PERMESSI DI SOGGIORNO: PROROGA VALIDITA’!
L’art. 104 del Decreto Legge del Governo italiano n. 18/2020 ha disposto la proroga di validità dei documenti italiani di riconoscimento e di identità già scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge (17.03.2020)
Nello specifico anche i permessi di soggiorno conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020 a tutti gli effetti di legge.
Sono prorogati al 31 agosto anche: I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; le autorizzazioni al soggiorno (visti di ingresso, etc.); i titoli di viaggio; la validità dei nulla osta rilasciati per il lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per il lavoro – casi particolari, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari, etc.; i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro autonomo, famiglia, tirocinio, ricerca lavoro o imprenditorialità di studenti; le richieste di conversione.
I permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, sono invece prorogati al 31 dicembre 2020.